Cos’è una startup innovativa?
Con decreto legge del 18/10/2012 n. 179, denominato “decreto crescita” in materia di misure volte a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l’occupazione e l’imprenditoria giovanile, è stata introdotta una nuova tipologia di impresa: la startup innovativa. Trattasi di una società di capitali il cui esercizio dell’attività di impresa, è finalizzato allo sviluppo, alla produzione ed alla commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
I requisiti
Il contenuto innovativo dell’impresa viene identificato nel possesso di almeno uno dei tre seguenti requisiti:
- la detenzione di una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturati e costi annui ascrivibile a spese per attività di ricerca e sviluppo;
- una forza lavoro complessiva costituita per almeno 1/3 da dottorandi o dottori di ricerca o ancora ricercatori ovvero per almeno i 2/3 da soci collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
- l’essere depositaria o licenziataria di un brevetto registrato oppure titolare di programmi per elaboratori originari registrati.
Altresì, è necessario che sia costituita da meno di 60 mesi, che presenti la sede principale dei propri affari e interessi in Italia oppure in un altro paese UE ma con almeno una sede o filiale produttiva in Italia.
Inoltre, dal secondo anno di attività della Startup Innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro oltre che non deve distribuire e non deve aver distribuito utili.
La Startup innovativa detiene nell’oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Iscrizione al Registro delle Imprese
La startup innovativa deve essere iscritta presso il Registro delle Imprese e precisamente nella sezione speciale prevista per le startup innovative. L’iscrizione è il presupposto anche per beneficiare della disciplina agevolativa. Per ottenere l’iscrizione è necessario indicare i requisiti previsti per qualificare la società come startup innovativa: attività svolta, spese di ricerca e sviluppo, indicazione dei titoli di studio, esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nell’impresa, relazioni e collaborazioni con un’università e centri di ricerca ovvero investitori istituzionali e professionali, diritti di privativa su proprietà industriali o intellettuali.
I vantaggi
I vantaggi legati alla costituzione di una StartUp Innovativa sono molteplici.
Costituzione gratuita
In primis per un’azienda neonascente, la possibilità di costituirla con modalità digitale e gratuita. Ciò è possibile mediante la redazione di un modello standard tipizzato dell’atto costitutivo e dello statuto muniti di firma digitale. La procedura di costituzione è attuabile attraverso una piattaforma on line del Registro delle Imprese – Sezione Speciale, creata appositamente dalla Camera di Commercio. L’iscrizione di formalizza attraverso la compilazione in modalità telematica dell’atto costitutivo e dello Statuto debitamente sottoscritti con firma digitale da ciascun socio entro dieci giorni dalla compilazione. Segue la trasmissione di entrambi gli atti e sempre, in modalità telematica, una autocertificazione attestante il possesso dei suddetti requisiti nomenclati dalle disposizioni di legge. La Camera di Commercio competente per territorio provvederà alla verifica dell’esistenza di detti requisiti. Il portale del Registro delle Imprese consente all’utente di generare anche il Modello 69, il modello informatico per la registrazione dell’atto costitutivo all’Agenzia delle Entrate con l’assolvimento delle imposte relative che non devono essere pagate.
Vantaggi fiscali
Ulteriori vantaggi sono connaturati agli incentivi dello Stato alla costituzione, con detrazioni IRPEF pari al 30% dell’investimento sino ad un massimo di 1,8 milioni e con possibilità di accesso al fondo pubblico, al Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese; al regime fiscale e contributivo più favorevole e fondato su piani di incentivazione basati sull’assegnazione di azioni, quote e titoli similari; non da ultimo ma parimenti importante è la sottrazione delle Startup Innovative dalle procedure concorsuali vigenti ma al contempo l’assoggettamento in via esclusiva alla disciplina della gestione della crisi da sovrindebitamento applicabile normalmente solo a soggetti non fallibili.
Considerata la convenienza nella costituzione e gestione di una Startup Innovativa, in Italia ormai presenti in circa 10mila sembra farsi strada con molta facilità tale nuova idea di impresa.