Il decesso di un individuo comporta la cessazione della capacità giuridica del de cuius con la naturale conseguenza della trasmissione dei rapporti giuridici ai chiamati all’eredità. In ambito societario, la successione ereditaria nella trasmissibilità della quota di partecipazione, assume dei connotati differenti a seconda che si tratti di Società di capitali ovvero di Società di persone.
La successione ereditaria in Società di capitali
Con la morte del socio di Società di capitali, gli eredi subentrano immediatamente nella titolarità della quota. Purtuttavia, l’autonomia statutaria in materia di trasferibilità della quota di società per azioni, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, è, a tutt’oggi, molto ampia.
La disposizione di cui all’art. 2355-bis Codice Civile sancisce che lo statuto di società per azioni possa “sottoporre a particolari condizioni” il “trasferimento” delle azioni nominative ed anche “vietarne il trasferimento” ma solo “per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto”.
Ordunque, sono pienamente ammissibili sia clausole che prevedano la liquidazione della quota all’erede in luogo della trasferibilità delle azioni; sia clausole che limitino tale trasferibilità, come le clausole di gradimento, le clausole di prelazione e le clausole di trasmissibilità a favore di soggetti predeterminati o determinabili.
In tutte queste ipotesi si determina la liquidazione della quota in favore o degli eredi che non succedono nella titolarità per effetto di una clausola di non trasferibilità mortis causa oppure di coloro che non rispettano i requisiti posti da altre clausole limitative o per l’operare del meccanismo della prelazione o del gradimento.
La successione ereditaria in Società di persone
Diversamente, nelle Società di persone, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2284 Codice Civile:
alla morte del socio sorge l’obbligo per i soci superstiti di liquidare la quota del de cuius, salvo che il contratto societario o accordi successivi tra gli eredi e i soci non prevedano la continuazione tra questi ultimi
Ciò vuol dire che il decesso del singolo socio provoca de plano lo scioglimento del vincolo sociale particolare, purtuttavia con la possibilità che un accordo successivo od una clausola di continuazione statutaria possano mutare detto effetto. Vi possono essere differenti clausole di continuazione e dunque sussistono quelle facoltative e quelle con obbligo di continuazione.
Le clausole di continuazione facoltative comportano una autolimitazione preventiva della scelta dei soci superstiti poiché attribuiscono agli eredi del socio defunto il diritto potestativo di entrare in società al posto del de cuius. Ne consegue che i soci superstiti vengono privati del potere decisionale in ordine alla scelta di liquidare la quota ovvero di continuare la società con gli eredi.
Diversamente, le clausole con obbligo di continuazione per i soci superstiti, implicano l’effetto per cui l’acquisto della qualità di socio da parte dell’erede dipende dalla volontà manifestata dallo stesso ma anche anche della stipulazione del relativo contratto, cui i soci si obbligano. La clausola produce sempre l’effetto della continuazione ma, ponendo un obbligo in capo ai soci e non prevedendo una successione automatica per effetto della scelta dell’erede, fa sì che i soci superstiti possano rifiutare la stipulazione del contratto.
In altro senso, vi possono essere le così dette “clausole di entrata”, che hanno la funzione di fare entrare in società un soggetto determinato, ma non come effetto di una successione nella titolarità della quota di partecipazione. Infatti, con le clausole di entrata viene posto un obbligo in capo ai soci superstiti, tale per cui questi “dopo la liquidazione della quota dell’erede, sono tenuti a far entrare in società un soggetto determinato (che può anche essere l’erede stesso)”.
L’ingresso dell’erede nella società si realizza al di fuori di ogni vicenda successoria, dato che la liquidazione della quota chiude definitivamente il vecchio rapporto sociale ed un nuovo contratto si stipula tra erede e soci superstiti. Le clausole in oggetto, dunque, hanno l’effetto immediato di far nascere il diritto alla liquidazione della quota in capo agli eredi.